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Articolo 1 - Consenso e denominazione
L’Associazione è costituita quale organizzazione di volontariato con la denominazione: "NOI PER VOI".
L’Associazione è regolata dal seguente statuto.
Articolo 2 - Sede
La sede legale è stabilita in via dei Cappuccini n° 12/a, 56037, Peccioli (PI).
Eventuali Variazioni di sede nell’ambito dello stesso Comune non costituiscono modificazione del presente atto.
Con parere favorevole del Consiglio Direttivo, quando i tempi tecnici non permettono l’effettuazione dell’assemblea generale, potranno essere costituite Commissioni e sedi amministrative sul territorio nazionale ed internazionale.
Ogni variazione della sede legale, la costituzione di commissioni o sedi nazionali ed internazionali, dovranno comunque essere ratificate dall’Assemblea dei Soci e successivamente comunicate a gli organi competenti sul territorio.
Tutte le riunioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, del Collegio dei Probiviri, ecc…., possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dal Consiglio Direttivo.
Articolo 3 - Indipendenza e durata
L’Associazione è apartitica, aconfessionale ed indipendente, ed ha durata illimitata.
Articolo 4 - Scopo
Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione opererà nell'ambito di iniziative culturali, umanitarie, sportive, ricreative ed ambientali.
In particolare, gli scopi che l’Associazione si propone sono:
1. svolgere attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative.
2. collaborare, riunendosi anche in consorzio, con al¬tre Associazioni, Organismi non governativi, ONLUS, nonché con gruppi informali del volontariato, Organismi internazionali, Enti Pubblici, Enti Locali, Università, Scuole, Imprese, Organismi Ecclesiali, Diocesi, Istituti Missionari, singoli privati;
3. realizzare viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente;
4. realizzare progetti culturali attraverso attività a carattere educativo per minori ed adulti sia all'interno dell’Associazione che negli ambiti sociali di aggregazione come scuole, discoteche, società sportive od altro al fine di diffondere e promuovere gli ideali dell’Associazione;
5. sostenere e/o realizzare progetti finalizzati allo sviluppo nei tre settori fondamentali della vita umana quali alimentazio¬ne, alfabetizzazione e sanità nei paesi in via di sviluppo.
6. compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, nel rispetto dello spirito del presente statuto;
7. svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;
A tale scopo saranno ricavati utili dalla promozione e realizzazione delle suddette iniziative, e reperiti fondi anche attraverso la raccolta di contributi da privati ed Enti o Istituzioni pubbliche o private.
I finanziamenti per le varie attività vengono definiti nel bilancio preventivo.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Articolo 5 - Assenza di fini di lucro
L’Associazione non ha fini di lucro, quindi è escluso qualsiasi vantaggio patrimoniale sia diretto che indiretto per gli associati.
Articolo 6 - Democraticità della struttura
L’Associazione ha struttura democratica e il criterio di deliberazione dei suoi organi è collegiale e maggioritario.
Ciascun associato ha uguale diritto di partecipare allo svolgimento della vita sociale concorrendo alla determinazione delle decisioni inerenti allo scopo e alla gestione dell' attività dell'Ente.
L’Associazione è aperta all'ingresso di nuovi soci senza discriminazione di razza, sesso, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Articolo 7 - Elettività delle cariche
Le cariche sociali elettive e gratuite possono essere ri¬coperte con spirito di servizio solo dai soci dell'Ente.
Articolo 8 - Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e assicurazione
Gli associati, quali volontari, prestano la propria ope¬ra gratuitamente; è riconosciuto ai volontari dell’Associazione il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi assegnati.
L’Associazione provvede ad assicurare i propri aderenti, che prestano praticamente e personalmente l'attività di volontariato propria e dell' organizzazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi - in conformità dell'art. 4 della legge n. 266/91.
Articolo 9 - Criteri di ammissione
Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini di irreprensibile condotta morale e che assicurino l'impe¬gno alle prestazioni di volontariato dell’Associazione “Noi per Voi”
I soci dell’Associazione di comprovata moralità devono condividere le finalità e prestare la loro opera per il raggiungimento dello scopo.
La domanda di ammissione dovrà essere comunicata al Presidente dell’Associazione.
L'adesione all'Associazione risulta dalla "carta di appartenenza", la quale deve essere rinnovata ogni anno dietro versamento della quota associativa, definita dall’Assemblea Generale degli Iscritti entro il giorno 30 Aprile di ogni anno.
Articolo 10 - Perdita di qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
• decesso;
• impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
• inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente radiazione del socio senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
• mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 3 mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'Associazione, senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
• rinuncia volontaria, comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
espulsione per i seguenti motivi:
• inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
• danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata A.R.
Il provvedimento disciplinare che porta alla perdita della qualifica di socio, deve essere ratificato dall’Assemblea generale dei Soci, istituita successivamente alla comunicazione del provvedimento.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.
Articolo 11 - Ricorso del socio avverso il provvedimento di espulsione
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all' espulsione.
Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisone dell' organo adito.
Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttiva entro n° 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.
Articolo 12 - Diritti e obblighi degli aderenti
Gli associati hanno tutti eguale diritto di partecipare alle attività promosse dalla Associazione, con l'utilizzo delle sue strutture e di essere informati sulle iniziative pro¬mosse dalla stessa.
È dovere di ogni associato prestare la propria attività di volontariato e versare la quota associativa nella misura stabilita dall’Assemblea dei soci, la quale sarà docu¬mentata dal rilascio della “carta di appartenenza" a tito¬lo di contributo per le attività dell’Associazione.
Articolo 13 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Ente è formato dagli introiti deri¬vanti dall'attività associativa e dalle sovvenzioni di Enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, oltre alle quote dei soci e ai beni mobili e immobili dell’Associazione.
I fondi così raccolti saranno esclusivamente impiegati per gli scopi dell'Associazione nei modi indicati nel bi¬lancio preventivo.
Articolo 14 - Bilancio
L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. '
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso e il preventivo per l’anno in corso e lo presenta entro il 30/04 all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Articolo 15 - Organi dell' associazione
Sono organi dell' associazione:
• l'Assemblea generale degli associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vicepresidente
• il Segretario;
• il Collegio dei revisori (quando espressamente voluto dall’assemblea dei soci)
Articolo 16 - L’assemblea generale degli iscritti
A) COMPOSIZIONE
L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.
B) PRESIDENZA
E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi dal socio più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio.
C) CONVOCAZIONE
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L'Assemblea straordinaria viene convocata:
1. ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'Associazione o persona dallo stesso a ciò delegata, con almeno n° 20 (Venti) giorni di preavviso decorrenti dalla data di comunicazione a tutti i soci iscritti;
2. qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili.
La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 20 (Venti) giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
L'avviso di convocazione deve contenere:
1. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell' Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
2. un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3. l'ordine del giorno il cui primo punto deve necessariamente riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, così da consentire ai soci riammessi di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi argomenti posti all'ordine del giorno.
D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE: l)ASSEMBLEA ORDINARIA; 2)ASSEMBLEA STRAORDINARIA
l) ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.
L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:
• la nomina o la sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
• gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
• l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
• l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
• la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
• 1'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell' Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
• il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
• l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 20 (venti) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
• l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
• la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.
2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:
• le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
• l'eventuale scioglimento dell' associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
• l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
Le deliberazioni dell' Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.
Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse sei deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto (ex art. 21 cod. civ.).
Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall’assemblea generale dei soci. Al suo interno vengono eletti un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
È convocato ed è presieduto, di regola una volta ogni due mesi, con le stesse modalità d'assemblea generale.
E’ regolarmente costituito indipendentemente dal nu¬mero dei membri presenti, e delibera a maggioranza semplice dei presenti stessi, e in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. .
Le sedute del Consiglio sono di regola aperte alla partecipazione degli aderenti all’Associazione, questi possono anche prendere parte alla discussione, ma non hanno diritto di voto .
Possono prendere parte ai lavori, a titolo consultivo, anche persone non facenti parte dell’Associazione, ma solo su specifico invito del Consiglio o del Presidente e per la riunione e l’argomento per i quali sono invitati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni, al termine dei quali avverrà la nuova elezione dei Consiglieri o la conferma di quelli già in carica.
Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a).deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell’Associazione finalizzate alla formazione dell'ideale comu¬ne e all'unità dei suoi membri: a tale scopo esaminare e valutare i programmi presentati dai vari associati, all'inizio delle attività an¬nuali per ordinarli all'unità, stabilendo e coordinando i punti di collaborazione;
b). promuovere iniziative per la diffusione e la conoscenza dell’Associazione;
c). redigere, approvandolo, il programma delle attività annuali per tutti i settori;
d). suggerire quelle iniziative necessarie a promuovere la difesa dei Diritti Umani;
e).deliberare su tutti gli affari che non siano riservati all' assemblea dei soci o ad altri organismi dell' associazione.
Ha la funzione di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo, oltre a contabilizzare i movimenti di cassa. E’ presieduto ed è convocato con le stesse modalità dell’assemblea.
Articolo 19 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e massimo organo, viene eletto dal Consiglio Direttivo, fra tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o legittimo impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente, ed in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età del Consiglio Direttivo.
Per tale carica vige una incompatibilità con incarichi in partiti politici.
Articolo 20 - Funzioni del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell' associazione di fronte ai terzi e in giudizio, sia attiva che passiva; convoca e presiede l'Assemblea Generale degli associati; può delegare le sue funzioni a singoli membri del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente; è assistito dal Segretario.
Il Presidente ha la responsabilità organizzativa.
Articolo 21 - Vicepresidente
Il Vicepresidente potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo, ha funzione sostitutiva del Presidente e partecipa al Consiglio Direttivo.
Dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.
Svolge le funzioni attribuite dallo statuto ed anche per tale carica vige un'incompatibilità con incarichi politici.
Articolo 22 - Segretario
È il collaboratore diretto del Presidente, dirige gli uffici dell’Associazione, redige e controfirma insieme al Presidente i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, informa il Consiglio su questioni di ordine tecnico, riceve, vaglia, esamina e sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo comunicazioni, proteste, proposte e domande dei vari associati dell’Associazione , cura il disbrigo degli affari a lui demandati dal Presidente.
Ha il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, cura la gestione della cassa dell'associazione e predisporne il bilancio con relativa relazione contabile.
In caso di temporaneo impedimento o assenza viene sostituito da altro Consigliere chiamato alla funzione dal Presidente.
Può es¬sere coadiuvato da un aiuto nominato dal Presidente.
Articolo 23 - Servizio civile
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Il Associazione, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, potrà avvalersi, per il perseguimento dei suoi scopi, dell' attività di ammessi al servizio civile volontario.
Il rapporto sarà regolato secondo lo spirito dello statuto e in conformità alle leggi vigenti in materia e alla relativa convenzione con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Articolo 24 - Personale dipendente
L'associazione, ove si renda strettamente necessario e il suo bilancio lo consenta, può costituire rapporti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, fissandone la natura e la retribuzione, in osservanza alle leggi vi¬genti.
Articolo 25 - Collegio dei revisori
L’Assemblea generale dei Soci decide la costituzione del Collegio dei Revisori.
Se costituito, la gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, composto da tre membri, eletti ogni cinque anni, rieleggibili dall' Assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sul bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sarà liquidato ad opera di uno o più liquidatori nominati dal Consiglio Direttivo; il ricavato sarà devoluto in conformità allo scopo dell’Associazione ad Associazioni operanti nel medesimo settore a giudizio dell’Assemblea, come ultima attività dell'Associazione.
Articolo 27 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal pre¬sente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile detta¬te in materia in quanto compatibili alle norme di cui alla Legge quadro 11 agosto 1991 n. 266 e relative Leggi Regionali attuative, nonché agli appositi regolamenti che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazione.
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